Avvocato Domenico Esposito
 

 

DIVIETO DI PIGNORABILITA’ DELLA PENSIONE: QUANDO SUSSISTE


Secondo questa ordinanza del tribunale di Savona, quando la pensione viene versata su un conto corrente, le somme sono ritenute pignorabili dalla giurisprudenza, sulla base del principio per cui dette somme, nel momento in cui entrano nella materiale disponibilità del prenditore, si confondono con il suo patrimonio, e non è quindi più possibile distinguere gli introiti da pensione da ogni altra somma, rendendo quindi pignorabile il denaro.
Questa ordinanza del Tribunale di Savona sospende l’esecuzione su queste somme sul presupposto che il conto corrente era alimentato solo dalla pensione dell’esecutato e poiché, inoltre, avendo la legge 214/11 imposto ai pensionati di percepire gli emolumenti su un conto corrente per i versamenti superiori a 100 euro, non vi sono più dubbi sulla provenienza delle somme depositate.

 

TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice

Nelle procedure RG 1141/20132
Sciogliendo la riserva assunta in data 20.12.2013;

Premesso che: secondo l’indirizzo prevalente, condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, quando le somme di denaro vengono versate su di un conto corrente o su un libretto di postale, perdono la loro peculiarità, confondendosi con il restante patrimonio dell’esecutato.

Rilevato che: di diverso avviso sono i fautori dell’orientamento minoritario – riscontrabile in alcuni arresti della giurisprudenza di merito (es. ordinanza tribunale di Sulmona del 20 marzo 2013 – secondo cui, al contrario, la natura privilegiata del rateo pensionistico permane anche se la medesima viene accreditata su di un conto corrente o un libretto di deposito purché la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per denominazione e importo e purché non vi siano all’attivo voci diverse dall’accredito della pensione o prelievi subito dopo il deposito della somma. In tal caso, quindi sarebbe possibile il pignoramento solo entro il quinto della somma percepita a titolo di pensione.

Ritenuto che: tale secondo orientamento vada preferito (se il conto non è alimentato da entrate diverse non si vede come il mero accredito possa mutare la natura assistenziale della somma versata) specialmente a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214/11, che di fatto ha imposto, tra gli altri, ai pensionati di ricevere la pensione, se superiore a mille euro, su di un conto corrente o un libretto di deposito: in tal caso infatti non vi sono dubbi circa la possibilità di identificare esattamente la provenienza delle somme depositate.

Rilevato che: nel caso di specie risulta essere certo, dall’esame degli estratti conto prodotti dall’opponente, che il conto corrente pignorato è alimentato unicamente dai ratei della pensione del a debitrice;

PQM

Sospende l’esecuzione. Assegna termine per l’introduzione del giudizio di merito entro il 15.02.2013.

Si comunichi.

Il Giudice
Dott. Stefa
no Poggio