Avvocato Domenico Esposito |
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DIVIETO DI PIGNORABILITA’ DELLA PENSIONE: QUANDO SUSSISTE
TRIBUNALE DI SAVONA Nelle procedure RG 1141/20132 Premesso che: secondo l’indirizzo prevalente, condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità, quando le somme di denaro vengono versate su di un conto corrente o su un libretto di postale, perdono la loro peculiarità, confondendosi con il restante patrimonio dell’esecutato. Rilevato che: di diverso avviso sono i fautori dell’orientamento minoritario – riscontrabile in alcuni arresti della giurisprudenza di merito (es. ordinanza tribunale di Sulmona del 20 marzo 2013 – secondo cui, al contrario, la natura privilegiata del rateo pensionistico permane anche se la medesima viene accreditata su di un conto corrente o un libretto di deposito purché la natura del credito sia immediatamente riconoscibile per denominazione e importo e purché non vi siano all’attivo voci diverse dall’accredito della pensione o prelievi subito dopo il deposito della somma. In tal caso, quindi sarebbe possibile il pignoramento solo entro il quinto della somma percepita a titolo di pensione. Ritenuto che: tale secondo orientamento vada preferito (se il conto non è alimentato da entrate diverse non si vede come il mero accredito possa mutare la natura assistenziale della somma versata) specialmente a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 214/11, che di fatto ha imposto, tra gli altri, ai pensionati di ricevere la pensione, se superiore a mille euro, su di un conto corrente o un libretto di deposito: in tal caso infatti non vi sono dubbi circa la possibilità di identificare esattamente la provenienza delle somme depositate. Rilevato che: nel caso di specie risulta essere certo, dall’esame degli estratti conto prodotti dall’opponente, che il conto corrente pignorato è alimentato unicamente dai ratei della pensione del a debitrice; PQM Sospende l’esecuzione. Assegna termine per l’introduzione del giudizio di merito entro il 15.02.2013. Si comunichi. Il Giudice
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